Statuto

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita, in forma di associazione, l’associazione di promozione sociale denominata “ALPHIO – Associazione di Promozione Sociale” o, in forma abbreviata, “ALPHIO – APS” (d’ora innanzi, la “Associazione”).

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa.

L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma in via Ignazio Scimonelli, 19.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune.

L’Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, in un’ottica di convivenza e di piena cittadinanza.

L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in particolare:

• attività ricreativo-culturali;

• promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;

• attività ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi;

• attività di scambio culturale e intergenerazionale;

• attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;

• elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;

• sollecita e favorisce l’istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;

• sviluppa l’utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche (anche geografiche) e degli strumenti di comunicazione di massa, come portali, newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni, applicazioni;

• preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale in

questo campo;

• formare, preparare e gestire gruppi di utenti esperti in grado di operare in questo campo;

• pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;

• collaborare con mezzi mediatici;

• supportare altre associazioni o enti nella realizzazione di sistemi informatici, atti a migliorare la diffusione di tali strumenti;

• organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale.

Articolo 4 – Oggetto

L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 – Durata

L’Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Articolo 7 – Definizione di Associato

Sono membri dell’Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell’Associazione.

Articolo 8 – Numero minimo di Associati

L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9 – Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

Articolo 10 – Ammissione degli Associati

L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.

Articolo 11 – Recesso dell’Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Esclusione dell’Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata  adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Entrate

L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione:

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.

Articolo 14 – Quota Iniziale e Quota Annuale

L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso.

Articolo 15 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 16 – Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte,

di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione

all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione.

all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia

effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a

titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17 – Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi

dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento

del patrimonio dell’Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del

patrimonio dell’Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte

delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare

l’attività corrente dell’Associazione.

Articolo 18 – Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di

salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta

senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque

reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia,

prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento

dell’attività corrente della Associazione.

Articolo 19 – Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli

organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

Articolo 20 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più

patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti

adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 21 – Organi

Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”); d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora

innanzi, il “Segretario”);

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea).

È possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo “di indirizzo”, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l’organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell’Associazione.

L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Sezione I- Assemblea degli Associati

Articolo 22 – Principi generali

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio

d’esercizio.

L’Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e

l’attività dell’Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 24 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 30% degli Associati o da almeno 2 Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell’adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente.

Qualora il numero degli Associati superi le 5.000 unità, l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere pubblicato almeno due volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Associazione.

L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 25 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente;

in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.

Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II- Consiglio Direttivo

Articolo 27 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall”Assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 28 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di 3 a un massimo di 9 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il

Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 29 – Gratuità dell’incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30 – Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall’Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno [•] Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 32 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 33 – Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art.28 del CTS.

Articolo 34 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35 – Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;

c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti

estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 36 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Il Segretario del Consiglio direttivo composto da tre consiglieri è anche Tesoriere dell’Associazione.

Articolo 37 – Tesoriere

Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38 – Composizione dell’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

– un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;

c) coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro

o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati,

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40 – Durata in carica dell’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo:

a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia,

dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42 – Compenso dell’Organo di Controllo

All’Organo di controllo spetta il compenso per le proprie prestazioni.

Articolo 43 – Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44 – Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28 del CTS.

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 45 – Esercizi associativi

L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46 – Bilancio d’esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, se obbligatorio, redatto e depositato secondo la

Normativa Applicabile.

Articolo 48 – Scritture contabili

L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. Gli Associati ei Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 50 – Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 51 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l’Associazione ha sede.

Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.

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